Ci stiamo avvicinando a passi da gigante al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, comunemente noto come “referendum sulla giustizia”, sebbene la materia su cui interviene riguardi più propriamente la governance della magistratura. Le prossime saranno settimane ad altissima tensione, com’è normale alla fine di qualsiasi campagna elettorale, specie se il risultato è così incerto e il suo impatto sulla politica italiana così imprevedibile.
Fedeli alla nostra missione di rendere la politica un po’ più accessibile ai nostri coetanei, proponiamo qui di seguito un vocabolario minimo (non sufficiente, ma speriamo utile) per provare a orientarsi, senza affogare, nell’oceano di informazioni in cui ci ritroveremo nelle prossime settimane.
Cose importanti da sapere
Partiamo dalle basi. Il referendum costituzionale, come suggerisce il nome, è una consultazione popolare finalizzata a confermare o respingere una modifica della nostra carta fondamentale, la Costituzione. A differenza dei referendum abrogativi (quelli dell’8-9 giugno scorso, per intenderci) non è necessaria alcuna soglia minima di partecipazione – il cosiddetto quorum – perché il risultato sia valido. Chi prende un voto in più vince, anche se a votare fossimo soltanto io che scrivo e tu che leggi. I referendum costituzionali nella storia della nostra Repubblica sono stati relativamente pochi: appena quattro, di cui due approvati e due respinti.
Prima di entrare nel vivo: abbiamo parlato di referendum anche in un partecipatissimo evento targato Politicare qualche giorno fa a Roma, ospiti di BinarioF by Meta. Qui la mezz’oretta di dibattito tra il divulgatore Andrea Borello (per il No) e il giornalista Francesco Giubilei (per il Sì). Merita davvero la visione:
Con magistrati si intende, in senso ampio, la categoria di funzionari pubblici che esercitano il potere giudiziario. Dopo la laurea in giurisprudenza si accede alla magistratura tramite concorso pubblico; una volta entrati, si sceglie quale funzione esercitare. Vale a dire se essere giudici (magistrati giudicanti), cioè coloro che emettono le sentenze; oppure – nell’ambito della giustizia penale – pubblici ministeri (comunemente noti come pm), che coordinano le indagini della polizia giudiziaria e sostengono l’accusa durante i processi.
Separazione delle carriere o separazione delle funzioni?
Con “separazione delle carriere“, nome-manifesto della riforma promossa dal governo, si indica invece il principio secondo cui le carriere di pubblici ministeri e giudici dovrebbero essere nettamente distinte, al fine di garantire una maggiore imparzialità dei giudici durante i processi. La tesi di chi sostiene la separazione delle carriere è che oggi tale imparzialità non sia sufficientemente garantita, anche perché le carriere non sono del tutto distinte.
“Separazione delle funzioni” è un altro termine che sentirete spesso ed è un principio leggermente diverso, già introdotto da una riforma del governo Draghi nel 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia). In base a quella riforma, chi entra in magistratura sceglie se svolgere la funzione di pm o di giudice e può cambiare funzione una sola volta nei primi nove anni di carriera. Dal 2022, a usufruire di questa possibilità sono stati soltanto una decina di magistrati all’anno su circa novemila totali. La riforma su cui ci apprestiamo a votare si propone di fare un passo ulteriore: separare alla radice le due carriere, creando due ordini professionali distinti e anche concorsi distinti.
Un nuovo CSM
Secondo grande pilastro della riforma è la separazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), l’organo costituzionale di autogoverno della magistratura italiana, che ne garantisce l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato. Attualmente, il CSM gestisce la carriera dei magistrati assolvendo la funzione di Alta Amministrazione (assunzioni, trasferimenti e promozioni) e adotta provvedimenti disciplinari. La riforma promossa dal governo Meloni prevede, coerentemente con il principio di separazione delle carriere, di sdoppiare il CSM: uno si occuperebbe della carriera dei giudici, l’altro di quella dei pubblici ministeri.
C’è poi un’altra sigla molto citata nel dibattito pubblico, che non va confusa con il CSM. Si tratta dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), un’associazione privata alla quale i magistrati, di entrambe le funzioni, possono liberamente iscriversi. Oggi la quasi totalità dei magistrati ne fa parte. Per capirci, svolge in larga misura la funzione di una sorta di “sindacato dei magistrati”, occupandosi soprattutto di temi come stipendi, carichi di lavoro, condizioni dei tribunali e scioperi. Al tempo stesso l’ANM svolge anche un ruolo politico, intervenendo frequentemente nel dibattito pubblico sulla giustizia. Al suo interno, nel corso del tempo, si sono formate le cosiddette correnti della magistratura. Le correnti nascono come associazioni volte a riunire magistrati che condividono convinzioni politiche, sensibilità culturali e orientamenti di pensiero. Funzionano in modo per certi versi analogo ai partiti politici. Le principali sono: Unità per la Costituzione (Unicost), che riunisce i magistrati tendenzialmente più moderati e centristi; Magistratura democratica, Movimento per la giustizia – Articolo 3 e Area democratica per la giustizia, tutte collocate nell’area più progressista; e Magistratura indipendente, che raccoglie magistrati generalmente di pensiero più conservatore.
Chi promuove la riforma richiama spesso il fenomeno del correntismo per giustificarne la necessità. Diversi episodi divenuti noti al grande pubblico – il più noto dei quali è il cosiddetto “caso Palamara” – dimostrerebbero (a detta di chi promuove la riforma) come da spazi di confronto e dibattito interno alla magistratura, alcune correnti siano diventate nel tempo veri e propri centri di potere, in grado di influenzare elezioni interne e nomine, favorendo gli iscritti alle correnti a discapito dei cosiddetti magistrati indipendenti. Secondo quanto riportato dall’ANM, i magistrati non iscritti ad alcuna corrente sarebbero una notevole maggioranza: settemila sui circa novemila magistrati italiani.
Il sorteggio
Tra gli obiettivi dichiarati di chi sostiene la riforma, come si diceva, c’è quello di scardinare quello che viene definito un “sistema”. A questo scopo è stata prevista nella riforma l’introduzione del sorteggio come meccanismo per la composizione dei due CSM. Per i venti magistrati che continueranno a rappresentare i due terzi dei membri di ciascun Consiglio – come avviene oggi – la riforma prevederà un sorteggio tra tutti i magistrati della rispettiva funzione: da un lato i pm (magistrati requirenti), dall’altro i giudici (magistrati giudicanti).
Quanto ai membri laici – cioè i non magistrati che rappresentano la quota eletta dal Parlamento – il meccanismo di sorteggio previsto è più articolato e anche più discusso. Il Parlamento, riunito in seduta comune (deputati e senatori insieme), dovrebbe prima di tutto selezionare un elenco di professori ordinari di giurisprudenza e avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione. Da questa lista, verrebbero poi sorteggiati i membri laici dei due CSM. Chi è contrario alla riforma sostiene tuttavia che il sorteggio rischi di cancellare il meccanismo meritocratico e rappresentativo legato all’elezione, creando inoltre uno squilibrio tra il sorteggio “puro” dei membri togati e quello “temperato” dei laici. Piccolo inciso: i magistrati vengono spesso chiamati “toghe” utilizzando la figura retorica della metonimia, poiché nelle aule di tribunale penali essi indossano tradizionalmente lunghe vesti nere – le toghe, appunto – divenute nel tempo un po’ un simbolo del loro ruolo.
L’alta corte disciplinare
Terzo e ultimo grande pilastro della riforma è l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, incaricata di emettere sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati di entrambe le funzioni, punendo gli illeciti disciplinari e stabilendo le relative sanzioni. Oggi questo compito spetta al CSM unico, che ricordiamo essere composto sia da magistrati togati sia da membri laici. La nuova Corte sarebbe composta da 15 giudici, in carica per quattro anni senza possibilità di rinnovo: tre membri laici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di diritto o avvocati di comprovata esperienza; altri tre membri laici sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento con giuristi aventi gli stessi requisiti; nove magistrati, sorteggiati tra quelli con almeno vent’anni di servizio, di cui sei giudicanti e tre requirenti, in proporzione alla loro presenza nella magistratura.







